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FIR digitale obbligatorio dal 16 settembre: è il momento di verificare se siete pronti

Mancano poche settimane alla scadenza che chiude definitivamente la transizione al formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale. Dal 16 settembre 2026 i soggetti iscritti al RENTRI non potranno più emettere il FIR cartaceo in alternativa a quello digitale.

Il periodo di “doppio binario”, aperto il 13 febbraio e prorogato con la conversione del decreto Milleproroghe, era stato pensato come una finestra di adeguamento. In molte realtà, però, si è tradotto in un rinvio: si è continuato a lavorare in cartaceo rimandando il passaggio al digitale. Chi si trova in questa situazione ha ancora il tempo di organizzarsi, ma non molto.

Chi è coinvolto

L’obbligo riguarda i soggetti iscritti al RENTRI. In sintesi:

  • tutti i produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla dimensione aziendale;
  • le imprese industriali e artigianali con più di 10 dipendenti, anche per i rifiuti non pericolosi;
  • trasportatori, intermediari e impianti di trattamento.

Un’avvertenza per chi si sente fuori dal perimetro: è il produttore a determinare il formato del formulario, e la sua scelta vincola l’intera filiera. Anche chi non è direttamente obbligato si troverà quindi a dover operare in digitale ogni volta che il rifiuto proviene da un produttore iscritto.

Cosa cambia davvero

Il FIR digitale non è la versione elettronica di un documento cartaceo: è un documento diverso, con regole diverse.

Le firme diventano firme digitali e bloccano il formulario. Le correzioni “a penna” e gli accordi verbali a posteriori non esistono più: dopo la sottoscrizione di produttore e trasportatore i dati essenziali sono immodificabili. Compaiono termini nuovi e stringenti per la restituzione della copia completa, per la trasmissione dei dati al RENTRI dei rifiuti pericolosi e per la conservazione digitale a norma del file.

Dal 16 settembre, inoltre, tornano applicabili anche le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati, oggi sospese.

Il rischio concreto non è tanto il mancato adeguamento tecnologico, quanto l’errore procedurale: formulari firmati con dati sbagliati e non più correggibili, registri disallineati, termini lasciati scadere perché presidiati da una sola persona.

Come possiamo aiutarvi

Il nostro studio affianca le aziende in questa fase con interventi mirati:

  • verifica dell’inquadramento: se l’iscrizione al RENTRI è attiva e coerente con i ruoli effettivamente ricoperti;

  • revisione delle procedure interne di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione all’allineamento tra registro cronologico e formulario;

  • definizione dei rapporti con trasportatori e destinatari, comprese le eventuali deleghe per l’emissione del formulario e la trasmissione dei dati;

  • formazione degli operatori sulle nuove modalità e sulle scadenze da rispettare.

Se avete dubbi sulla vostra posizione o volete una verifica prima della scadenza, contattateci: una valutazione preliminare richiede poco tempo e permette di arrivare al 16 settembre senza sorprese.


Riferimenti: D.Lgs. 152/2006 (artt. 188-bis, 190, 193); D.M. 4 aprile 2023, n. 59; Legge 27 febbraio 2026, n. 26; D.D. n. 210 del 31 luglio 2026.

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