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Oggi, 30 giugno, è il giorno della scadenza in molti Comuni per due adempimenti che riguardano direttamente le imprese e che, se trascurati, comportano la perdita di benefici TARI per tutto il 2027: l’istanza di uscita totale o parziale dal servizio pubblico di raccolta e, novità di quest’anno, la “preistanza” introdotta da numerosi Comuni come dichiarazione preventiva di avvio al riciclo per l’anno 2027. Chi non presenta la documentazione entro oggi rischia di pagare la TARI per intero per tutto il prossimo anno, senza possibilità di recupero retroattivo.
Per molte attività commerciali e produttive, la TARI rappresenta una voce di costo fissa che spesso non tiene conto di come l’azienda gestisce realmente i propri rifiuti. Eppure la normativa prevede da anni la possibilità di ottenere riduzioni — fino all’esclusione totale — per chi smaltisce in autonomo parte o tutta la propria produzione di rifiuti, o per chi semplicemente non riceve il servizio pubblico in modo adeguato. Un’opportunità ancora poco sfruttata da molte imprese, che continuano a pagare per intero una tariffa calcolata senza considerare le loro specificità operative.
La disciplina nazionale (legge 147/2013, art. 1 commi 649 e 656-657) stabilisce due binari principali di riduzione per le utenze non domestiche.
Il primo riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani: se un’impresa dimostra di avviare al recupero o allo smaltimento, tramite ditte autorizzate, parte della propria produzione di rifiuti assimilati, ha diritto a una riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa. Serve documentazione puntuale — formulari di trasporto (FIR), fatture, contratti con l’operatore che effettua il ritiro — che attesti quantità e tipologia dei rifiuti gestiti autonomamente.
Il secondo riguarda l’esclusione totale dal servizio, riservata alle attività che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (tipico di alcuni comparti industriali e artigianali) e che dimostrano di smaltirli interamente in proprio. In questo caso l’impresa può chiedere di non versare affatto la TARI, o quella parte di superficie collegata alla produzione di quei rifiuti.
A questi si aggiunge la riduzione per mancato o irregolare svolgimento del servizio pubblico: se il Comune non raccoglie i rifiuti nella zona dove si trova l’attività, o lo fa con gravi disservizi continuativi, la legge impone una riduzione della tariffa proporzionale alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
Qui arriva l’avvertenza più importante per le imprese: la legge nazionale fissa il principio, ma sono i singoli Comuni a stabilire nel proprio regolamento TARI le percentuali di riduzione, la documentazione richiesta e — punto spesso sottovalutato — le scadenze per presentare la domanda.
In moltissimi Comuni la richiesta di riduzione o esclusione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, perché il beneficio vale solo per le annualità per cui la domanda è stata correttamente documentata in tempo. Altri Comuni legano la scadenza alla presentazione della dichiarazione TARI, altri ancora prevedono finestre temporali diverse. In alcuni casi la riduzione, una volta concessa, resta valida fino a variazione delle condizioni dichiarate; in altri va rinnovata ogni anno con nuova documentazione.
Questo significa, in pratica, che un’impresa che a fine anno si accorge di non aver fatto domanda rischia di perdere il beneficio per tutto l’esercizio già trascorso, senza possibilità di recupero retroattivo.
Accanto all’istanza ordinaria di riduzione o esclusione — che resta lo strumento con cui l’impresa documenta lo smaltimento autonomo già effettuato — un numero crescente di Comuni ha introdotto per l’anno 2027 la cosiddetta preistanza: una dichiarazione preventiva con cui l’impresa comunica, prima dell’inizio dell’anno di riferimento, l’intenzione di avviare al riciclo i propri rifiuti speciali assimilati, indicando il gestore autorizzato con cui ha già stipulato (o sta stipulando) il contratto di ritiro.
La logica è opposta a quella della documentazione a consuntivo cui le imprese erano abituate: non si tratta più di dimostrare a fine anno quanto è stato effettivamente riciclato, ma di impegnarsi in anticipo, entro il 30 giugno dell’anno precedente, sul percorso che si intende seguire. Il vantaggio è poter contare già nell’anno di riferimento su una tariffa calcolata sulla base della riduzione attesa, senza dover attendere un conguaglio successivo; il rovescio della medaglia è che la preistanza è generalmente vincolante e va seguita, nel corso del 2027, dalla documentazione che ne attesti l’effettivo adempimento (formulari FIR, fatture, report del gestore), pena la perdita del beneficio e in alcuni regolamenti anche sanzioni per dichiarazione non confermata.
Va sottolineato che le due procedure — istanza di uscita dal servizio e preistanza per il riciclo — possono coesistere ma rispondono a presupposti diversi e, in molti Comuni, vanno presentate con moduli distinti: un’impresa che ha già un proprio sistema di smaltimento consolidato dovrebbe verificare se è tenuta a presentare entrambe le dichiarazioni o soltanto una delle due, perché un errore di modulistica può vanificare il beneficio.
Per non perdere l’occasione di alleggerire il carico TARI, le attività commerciali e produttive dovrebbero:
verificare nel regolamento TARI del proprio Comune (disponibile sul sito istituzionale, sezione tributi) se sono previste riduzioni per smaltimento autonomo di rifiuti speciali assimilati o per esclusione totale, e con quali percentuali; raccogliere e conservare in modo ordinato la documentazione che attesta lo smaltimento autonomo — contratti con la ditta di raccolta, formulari FIR, fatture — perché senza prove la domanda viene respinta; individuare con precisione la scadenza comunale per la presentazione dell’istanza, contattando se necessario l’ufficio tributi, dato che varia da Comune a Comune e in diversi casi coincide con la fine dell’anno fiscale; valutare, con il proprio consulente o commercialista, se conviene presentare domanda di esclusione totale (per chi produce solo rifiuti speciali non assimilabili) oppure di riduzione parziale.
Con la scadenza del 30 giugno che in molti Comuni chiude contemporaneamente la finestra per l’istanza di uscita dal servizio e per la nuova preistanza 2027, le imprese che non hanno ancora agito dovrebbero, nelle prossime ore:
verificare immediatamente sul sito del proprio Comune se la scadenza di oggi è confermata e se riguarda entrambi gli adempimenti o uno solo; contattare telefonicamente l’ufficio tributi per chiedere conferma dell’orario limite di presentazione (spesso le istanze online restano aperte solo fino alla chiusura del portale, non a mezzanotte) e per sapere se sono ammesse integrazioni documentali successive; se l’impresa ha già un contratto con un gestore autorizzato per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati, predisporre subito la preistanza per il 2027, allegando il contratto anche se non definitivo, dove il regolamento lo consenta; in caso di smaltimento autonomo già avviato nel 2026, verificare se serve comunque presentare una nuova istanza per l’anno 2027 o se quella già depositata resta valida fino a variazione delle condizioni.
Chi perde la scadenza di oggi rischia di dover attendere la prossima finestra utile, generalmente l’anno successivo, pagando nel frattempo la TARI per intero. Con i costi di gestione dei rifiuti speciali in aumento in diversi settori produttivi, vale la pena verificare nelle prossime ore — prima della chiusura degli uffici — se la propria impresa è ancora in tempo per presentare la documentazione.