

Roma, 11 marzo 2026 – Con una sentenza della Sezione Quarta, il Consiglio di Stato ha stabilito un importante principio in materia di gestione dei rifiuti: l’attività di recupero dei rifiuti urbani non può essere riservata in via esclusiva al gestore del servizio pubblico di raccolta. Qualsiasi prescrizione amministrativa che vieti a un impianto di recupero di ricevere direttamente rifiuti provenienti da utenze domestiche, imponendo il passaggio obbligatorio attraverso il servizio pubblico, è illegittima perché configura una “privativa” non prevista da alcuna norma di legge.
La pronuncia interviene su un caso di autorizzazione integrata ambientale di un impianto di recupero rifiuti situato nel Veneto. L’amministrazione aveva inserito nell’autorizzazione una clausola (poi confermata in un provvedimento successivo) che impediva all’impianto di accettare rifiuti urbani non conferiti tramite il gestore del servizio di raccolta pubblico. Secondo il Consiglio di Stato, tale limitazione viola il principio di libera concorrenza e non trova alcun fondamento normativo espresso.
I giudici di Palazzo Spada hanno ricostruito l’evoluzione della disciplina, a partire dal vecchio decreto Ronchi fino al vigente Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006). Hanno evidenziato che:
Il Collegio ha ribadito che, in assenza di una norma esplicita che estenda la privativa anche al recupero, non è possibile ricavare in via interpretativa una riserva di attività a favore del gestore del servizio pubblico. Tale riserva – sottolineano i giudici – rappresenterebbe una deroga al principio costituzionale di concorrenza e al diritto europeo, e quindi deve essere prevista da una disposizione legislativa chiara, non da un’interpretazione estensiva o analogica.
La sentenza richiama inoltre la direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti, che promuove il recupero e il riciclo come obiettivi prioritari, lasciando agli Stati membri la possibilità di organizzare la gestione in modo flessibile, senza imporre monopoli ingiustificati sulle fasi di recupero.
Con questa decisione, il Consiglio di Stato conferma e rafforza un orientamento già emerso in precedenti pronunce della stessa Sezione. Gli impianti di recupero autorizzati potranno quindi ricevere direttamente rifiuti urbani da utenze domestiche, senza dover necessariamente passare attraverso il soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta, purché rispettino ovviamente tutte le altre prescrizioni ambientali e autorizzative.
La pronuncia ha un forte impatto sul settore della circular economy: favorisce la concorrenza, può ridurre i costi di smaltimento per i cittadini e incentiva lo sviluppo di impianti specializzati nel recupero di materia, in linea con gli obiettivi europei di riciclo.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la decisione non esclude i necessari controlli dell’autorità competente sulle attività degli impianti, ma chiarisce che il divieto generalizzato di ricezione diretta di rifiuti urbani non ha base normativa.
L’appello è stato respinto e le spese di lite sono state compensate per la complessità della materia. La sentenza è immediatamente esecutiva.